Denominazione, sede, durata. Articolo 1.

È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

“CORPO MUSICALE DI VILLASANTA – APS”

Tale acronimo andrà ad integrare la denominazione sociale soltanto nel caso che l’associazione chieda e ottenga l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS (vedi successivo articolo 17).
L’associazione ha sede legale nel Comune di Villasanta, Via Giuseppe Verdi 7. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative e di trasferire la sede legale nell’ambito del Comune di Villasanta. Spetta invece all’assemblea dei soci di deliberare un trasferimento in un Comune diverso. Il trasferimento della sede legale comporta l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata dell’associazione è illimitata.

Scopo, finalità e attività. Articolo 2.

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva, di una o più delle seguenti attività di interesse generale richiamate dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, prevalentemente nei confronti di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati.
Più specificamente le attività sono previste alle seguenti lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.
In particolare l’associazione persegue le seguenti finalità:
– lo sviluppo dell’associazionismo e del volontariato musicale;
– l’attività didattica aperta a tutti e soprattutto ai giovani mediante l’organizzazione di corsi, scuole e stages di musica;
– la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali e sportive promosse dalla stessa associazione oppure da enti pubblici o privati, comitati e altre associazioni che lo richiedano;
– l’organizzazione e la realizzazione anche per conto terzi di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi vari di natura musicale;
– l’incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani o stranieri;
– la realizzazione di iniziative pubbliche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica musicale;
– la collaborazione con Enti pubblici e privati, con Associazioni culturali e sportive, con Consorzi e Cooperative che perseguano scopi e finalità affini;
– l’adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obbiettivi.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’associazione esercita ed organizza inoltre le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare:
– la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale alle condizioni previste dall’art. 85 del Codice del Terzo Settore;
– le attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
– ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
L’associazione può esercitare a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ammissione e numero dei soci. Articolo 3.

Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle partecipando alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Soci.
In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato motivandola. L’aspirante socio può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’articolo 5.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Diritti e obblighi dei soci. Articolo 4.

I soci hanno diritto di:
– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere alla elaborazione del programma di attività;
– essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata;
– prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
– essere informati dell’Ordine del Giorno delle assemblee, votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
I soci hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
– versare la quota associativa dell’importo e modalità stabilite.

Perdita della qualifica di socio. Articolo 5.

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può sempre recedere dalla associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare al socio.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione stessa mediante deliberazione dell’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata al socio che potrà ricorrere all’autorità giudiziaria secondo le norme del Codice Civile.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Organi sociali. Articolo 6.

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di Controllo.
Tutte le cariche sociali sono gratuite con la facoltà di prevedere una remunerazione solo per l’Organo di Controllo e per la Revisione legale dei conti se affidati a persone non soci.

Assemblea. Articolo 7.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente eletto dall’Assemblea che può nominare anche un segretario verbalizzante. È inoltre prevista la nomina di due scrutatori in occasione dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. Si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 2372 del Codice Civile riguardo alla rappresentanza in Assemblea, in quanto compatibili.
Per i soci minorenni l’esercizio del diritto di rappresentanza e di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale dei medesimi ex art. 320 c.c., come da ordinanza 23228 del 4.10.2017 della Corte di Cassazione sez. VI. I rappresentanti dei minorenni, se non soci, non possono essere eletti alle cariche sociali.
I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta ai soci, inviata anche per posta elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, non nello stesso giorno della prima, e l’Ordine del Giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione all’indirizzo risultante sul libro dei soci. La convocazione è validamente effettuata anche mediante avviso affisso nella sede legale o avviso pubblicato nel sito internet dell’associazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
– nomina l’Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se previsti;
– approva il Bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione dei soci;
– approva l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
– delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’assemblea straordinaria delibera su:
– modifiche dello Statuto;
– scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione. Devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio oppure per delega della metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio oppure per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio oppure per delega di almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione della metà più uno dei soci. Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo. Articolo 8.

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’associazione.
Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene più opportuni per il buon andamento dell’associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce espressamente all’Assemblea dei soci, ed ha facoltà di conferire incarichi specifici anche a soci non componenti il Consiglio stesso o a terzi.
Il Consiglio Direttivo redige i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione, vigila sull’osservanza dello Statuto e adotta provvedimenti a carico dei soci colpevoli di particolari mancanze, come da precedente articolo 5 di questo Statuto.
In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi dell’attività associativa;
– predisporre il Bilancio di esercizio;
– deliberare l’ammissione dei soci;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
– stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni inerenti l’attività associativa assumendone la piena responsabilità;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso fra 3 e 9 consiglieri nominati dall’Assemblea e scelti a maggioranza fra i soci. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l’art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. In caso di conflitto di interessi si applica l’art. 2475 del Codice Civile.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e può nominare un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.
In caso di morte, dimissioni o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti. La sostituzione deve essere ratificata dalla successiva Assemblea dei soci e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, la successiva Assemblea provvede alla nomina del nuovo consigliere. Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei suoi membri il Consiglio Direttivo decade e l’Assemblea provvede alla nomina dell’intero organo.
Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, da un membro nominato allo scopo dal Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente o anche quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è effettuata in forma scritta ed è inoltrata anche in via elettronica o telematica almeno 7 giorni prima della data stabilita. Essa deve contenere l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’orario della convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione e sono trascritti nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Presidente. Articolo 9.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. È investito dei poteri per la ordinaria amministrazione.
Egli cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e sovraintende a tutte le attività dell’associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Convoca inoltre l’Assemblea dei soci.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo con voti espressi a scrutinio segreto dalla maggioranza dei presenti.
In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Organo di controllo e revisione legale dei conti. Articolo 10.

L’eventuale nomina di queste due figure secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, non costituisce modifica al presente Statuto.
L’Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dall’Assemblea dei soci solamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
L’Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 comma 2 del Codice Civile iscritto nell’apposito registro e si applica l’art. 2399 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di Controllo esercita anche la Revisione legale dei Conti che sarà richiesta solamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle associazioni, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che l’eventuale Bilancio Sociale sia redatto in conformità con le linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
L’Organo di Controllo in qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Patrimonio. Articolo 11.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Il patrimonio sociale è costituito da:
– strumenti musicali in genere;
– materiale, attrezzi, parti musicali e partiture;
– beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili e beni immateriali che a qualsiasi titolo siano di proprietà dell’associazione;
– disponibilità liquide sui conti correnti, in cassa e titoli;
– crediti;
– eventuali avanzi di gestione, donazioni, lasciti e successioni.

Divieto di distribuzione degli utili. Articolo 12.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Bilancio. Articolo 13.

L’esercizio finanziario decorre dal 1º gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è redatto ai sensi dell’art. 13 comma 1 (bilancio di esercizio e relazione di missione) e, ricorrendo i presupposti, dell’art. 13 comma 2 (rendiconto di cassa), dell’art. 14 (bilancio sociale) e dell’art. 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene presentato in Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è l’organo Sociale competente a porre in essere gli adempimenti connessi con il bilancio di esercizio e con il bilancio sociale.

Libri sociali. Articolo 14.

I libri sociali sono i seguenti:
– il libro dei soci;
– il registro dei volontari;
– il libro dei verbali dell’Assemblea;
– il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
– il libro dell’Organo di Controllo.
Tutti i libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, salvo il libro dell’Organo di Controllo che è tenuto dallo stesso.
Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell’associazione ed alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo. Il socio deve formulare la richiesta scritta almeno 10 giorni prima indicando quali libri intende esaminare. Non è consentito asportare pagine né fare fotocopie o foto dei libri sociali o di qualsiasi altro documento. Le eventuali spese dell’ispezione sono a carico del socio richiedente.

Volontari. Articolo 15.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio. Articolo 16.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dal Comune di Villasanta, presenti sul suo territorio ed iscritti nel Registro. Tali enti devono svolgere un’attività di tipo artistico-musicale.
In mancanza, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che possono essere scelti anche fra i non soci.

Norma transitoria. Articolo 17.

Il presente Statuto diviene operativo all’atto della sua approvazione per quanto concerne l’adeguamento alle norme vigenti.
Ferma restando la facoltà degli organi sociali di decidere integrazioni e modifiche allo Statuto, è altresì loro conferita la facoltà di decidere integrazioni e modifiche statutarie necessarie all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel suddetto Registro. Ad avvenuta iscrizione la denominazione dell’Associazione diverrà:

“CORPO MUSICALE DI VILLASANTA – APS”.

Rinvio. Articolo 18.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e in quanto compatibile dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia.

[Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 2 febbraio 2023]